Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Criteri ambientali minimi

Buongiorno, con riferimento al D.M. 11.10.2017, in particolare punto 2.2.1, si chiede se il possesso dei sistemi di gestione ambientale ivi richiamati sia obbligatorio e condizione necessaria per l'affidamento di contratti pubblici di lavori e/o di servizi di ingegneria ed architettura

Il DM 11 ottobre 2107 (CAM) prescrive che i progetti siano redatti da professionisti abilitati e iscritti in albi professionali (punto 1.2 dell'allegato, Indicazioni generali per la stazione appaltante). Il Dlgs 50/2016, invece, stabilisce che i progettisti dipendenti delle stazioni appaltanti debbano solo essere abilitati, non iscritti agli ordini professionali (art. 24, comma 3). come è possibile superare questa contraddizione? I dipendenti devono essere iscritti agli ordini (e, in questo caso, chi paga l'iscrizione) oppure no? Se no, come si supera la prescrizione contenuta nel DM 11 ottobre 2017?